
Si rammenta, altresì, che nei casi in cui i privati decidano spontaneamente di dare ospitalità ai profughi in provenienza dall’ Ucraina, resta fermo l’obbligo previsto dall. art.7 del T.U. Immigrazione che impone al proprietario dell’immobile di inviare le previste comunicazioni alle locali Autorità di Pubblica Sicurezza.

