SETTORE V

Settore Pianificazione ed Assetto del Territorio – Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.):

Il Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) detta i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia.
La funzione generale dello Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.) è quella di curare i rapporti tra privato e amministrazione, chiamata a pronunciarsi sui vari interventi edilizi oggetto delle varie procedure edilizie ed assume competenze nello svolgimento delle seguenti funzioni e operazioni:

– Informazione, accesso e partecipazione/collaborazione

– Ricezione delle varie domande, segnalazioni e comunicazioni

– Acquisizione pareri e atti

– Rilascio di provvedimenti.

Ufficio:Settore Pianificazione ed Assetto del Territorio – Sportello Unico per l’Edilizia
Responsabile del Procedimento:  Geom. Leonardo Angeloni
 tel. 0765.2779326
 e.mail:   l.angeloni@comunefarainsabina.rieti.it
  

a) Elenco Permessi di Costruire rilasciati

– Anno 2012– Anno 2013– Anno 2014– Anno 2015– Anno 2016
– Anno 2017– Anno 2018– Anno 2019– Anno 2020 

Carta dei Servizi e Modulistica

Mod- SUE5 
Rateizzazione Contributo.doc

Pareri endoprocedimentali

In questa sezione è pubblicata la documentazione relativa alla richiesta di singoli pareri, nulla osta comunque denominati ai sensi dell’art. 17-bis della Legge n. 241/90 – ad uso esclusivo delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento

Variante OO.UU. – P.R.G. Consortile

Rigenerazione Urbana

Ufficio: Sportello Unico per l’Edilizia
Responsabile del Procedimento:  Geom. Simona De Nardis – Sig. Maurizio Foroni
 tel. 0765.2779326-329
 e.mail:     urb.denardis@farainsabina.gov.it
 pec:        ufficioprotocollo@comunefarainsabina.pecpa.it

Accesso ai Documenti Amministrativi in possesso del V Settore “Pianificazione ed assetto del Territorio” – art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i. e artt. 5 e 6 del D.P.R. 184/06: 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (prendere visione ed estrarre copia) previsto dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. può essere esercitato in due modi: 

– ACCESSO INFORMALE ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 184/06. 

In questo caso l’accoglimento è automatico e la pratica viene recuperata e fornita in visione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. L’interessato dovrà fornire la propria identità e ogni riferimento utile per l’individuazione del documento richiesto, spiegando le ragioni delle richiesta. 

Tale modalità di accesso è consentita solo se la tipologia del documento richiesto esclude in maniera certa l’esistenza di controinteressati; qualora l’Ufficio riscontri l’esistenza di soggetti controinteressati, invita l’interessato a presentare richiesta formale di accesso. 

– ACCESSO FORMALE ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 184/06. 

Accesso formale da parte di terzi. L’ ufficio è tenuto a dare comunicazione agli eventuali controinteressati, i quali entro 10 giorni dal ricevimento possono proporre motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui sopra. L’accesso sarà consentito con comunicazione di accoglimento dell’accesso agli atti. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, fatti salvi i casi di esclusione o differimento per i casi previsti dalla normativa vigente. 

Il ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell’istanza di accesso. Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato, e l’interessato deve eventualmente presentare una nuova istanza per poter ottenere l’accesso

Si precisa che le domanda dovranno essere compiutamente compilata in ogni loro parte. Non saranno prese in considerazione le domande contenenti indicazioni generiche che non consentano di individuare con certezza il documento richiesto o di valutare l’interesse che fonda l’esercizio del diritto di accesso. 

Norme di riferimento: 

– Legge n. 241/90 s.m.i. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”

– D.M. n. 603/96 “Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione dell’art. 24, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241”

– D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

– Legge n. 15/05 “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241”

– D.P.R. n. 184/06 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”

– Regolamento comunale sull’accesso ai documenti amministrativi. 

COSTI: 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 23.10.2014. 

– Diritti di Ricerca e Visura (*) da effettuarsi sul c/c 15111024, intestato a Comune di Fara in Sabina – Ufficio Tecnico – Servizio Tesoreria, causale “Diritti di Ricerca e Visura”: 

(*) – gratuito per documenti correnti e fino a 5 anni indietro 

– € 15,00 per documenti con data oltre i 5 anni e fino a 10 anni; 

– € 25,00 per documenti con data oltre i 10 anni e fino a 30 anni; 

– € 30,00 per documenti con data oltre i 30 anni; 

– Costi di Riproduzione (**) da effettuarsi sul c/c 15111024, intestato a Comune di Fara in Sabina – Ufficio Tecnico – Servizio Tesoreria, causale “Costi Riproduzione Accesso Atti”: 

(**) – gratuito per costi inferiori a € 2,00 

– gratuito per riproduzioni fuori da standard da eseguirsi previa 

autorizzazione fuori sede 

– € 0,25 fotocopia formato A4 b/n 

– € 0,50 fotocopia formato A3 b/n 

MODELLO ACCESSO ATTI

Ai sensi dell’art. 146, comma 1, del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i., i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lett. d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

I soggetti sopra indicati hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere (richiesta di autorizzazione paesaggistica), corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuto idoneo titolo abilitativo di natura edilizia (ovvero Permesso di Costruire, DIA, SCIA, CILA).

L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’articolo 167, comma 4, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.

L’autorizzazione paesaggistica è efficace per cinque anni e “i lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.” (art. 146, comma 4, D.Lgs. 42/04, cosi come modificato dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112).

Ufficio: Ufficio di Tutela Paesaggistica
Responsabile del Procedimento:  Ing. Francesco Mancini
 tel. 0765.2779327
 e.mail:    
  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE ALL’UFFICIO DI TUTELA PAESAGGISTICA

I procedimenti relativi alle istanze di autorizzazione paesaggistica (ex art. 146 del Codice), di accertamento di compatibilità paesaggistica ordinaria e autorizzazione paesaggistica postuma per vincolo sopravvenuto (ex art. 167) e parere paesaggistico in sanatoria (ex art. 32 Legge n. 47/85) dovranno essere avviati esclusivamente in modalità telematica attraverso invio della documentazione tecnico-amministrativa prevista a mezzo PEC all’indirizzo:

ufficioprotocollo@comunefarainsabina.pecpa.it

secondo le indicazioni dell’AVVISO prot. 6476 del 27.03.2020.

CARTA DEI SERVIZI

aggiornata ai contenuti della Legge Regionale 22 giugno 2012, n. 8 e del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.

(in fase di aggiornamento rispetto alle modifiche introdotte dalla L.R. 27 febbraio 2020, n. 1 alla L.R. n. 8/2012)

Istanza di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. – Sudbdelega ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 8/2012.

Istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ordinarioa ex art. 167 D.Lgs.42/2004 e istanza di autorizzazione paesaggistica postuma per vincolo sopravvenuto secondo la procedura di cui all’articolo 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004.

Dichiarazione asseverata di conformità paesaggistica.

 

Dichiarazione asseverata di conformità urbanistica.

Dichiarazione asseverata di legittimità dell’esistente.
 

Dichiarazione asseverata di sussistenza/insussistenza precedenti Nulla Osta e/o pareri.

 

Dichiarazione asseverata di insussistenza del vincolo di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004.

Autocertificazione del proprietario in merito all’esistenza o meno di richiesta di sanatoria ai sensi delle Leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03.

 

Autodichiarazione sull’esistenza o inesistenza di procedimenti penali in corso in merito all’abuso in questione.

Dichiarazione asseveratadi conformità dell’esistente a meno dell’abuso oggetto di accertamento o autorizzazione postuma.

I nuovi moduli sono gli unici modelli di riferimento per gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (Suap) e per gli Sportelli Unici dell’Edilizia (Sue).

Il 19 giugno scorso è stata approvata la Determinazione Dirigenziale numero G08525, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 49 del 20 giugno 2017 che licenzia i nuovi moduli unici regionali in materia di commercio e artigianato e in materia di edilizia produttiva.

I nuovi moduli sono quindi adesso gli esclusivi modelli di riferimento nella Regione Lazio per gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (Suap), per quanto concerne il commercio e l’artigianato, e per gli Sportelli Unici dell’Edilizia (Sue) per quanto concerne l’edilizia produttiva, al fine di assicurare uniformità di applicazione sull’intero territorio regionale. Di conseguenza, tutte le amministrazioni comunali della Regione Lazio sono tenute, entro il 30 giugno 2017, a rendere conforme la modulistica attualmente in uso con l’adozione dei nuovi moduli unificati e standardizzati, previa apposizione del proprio logo.

Questi i nuovi moduli in materia di edilizia:

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (Cila)
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Alternativa al Permesso di Costruire
Comunicazione Inizio Lavori (Cil)
Soggetti Coinvolti
Comunicazione Fine Lavori
Segnalazione Certificata per Agibilità

 

Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (artt. 65, 93, 94 e 96 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.).

Regolamento 26 ottobre 2020, n. 26 – “Regolamento regionale per la semplificazione e l’aggiornamento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Abrogazione del regolamento regionale 13 luglio 2016, n. 14 e successive modifiche” – pubblicato sul BURL 27 ottobre 2020, n. 129.

Schema di Dichiarazione Asseverata del progettista ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett c) del Regolamento regionale n. 26/2020, che dispone:

“3. La richiesta di autorizzazione sismica per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b), redatta secondo l’allegato A al presente regolamento ed il progetto esecutivo redatto in conformità al paragrafo 10 delle NTC sono accompagnati, salvo quanto previsto al comma 6, da una dichiarazione del progettista che asseveri:

a) il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni;

b) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica ai sensi dell’articolo 93, comma 4, del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche

c) la coerenza e la conformità del progetto esecutivo riguardante le strutture con quello architettonico.”

Il Piani di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) previsto dall’articolo 57 della L.R. del Lazio 22 dicembre 1999, n. 38 e s.m.i., “Norme sul governo del territorio”, è uno strumento di pianificazione aziendale, nell’ambito dell’edificazione in zona agricola, ed è richiesto per:

a) la demolizione e ricostruzione con sagoma diversa ed eventuale delocalizzazione all’interno della stessa azienda agricola degli edifici legittimi esistenti con l’obbligo di non superare le superfici lorde utili e di non modificare le destinazioni d’uso esistenti;

b) la deroga all’altezza degli annessi agricoli, esclusivamente per comprovate esigenze tecniche;

c) la deroga alle dimensioni del lotto minimo per gli annessi agricoli e comunque nel rispetto dell’unità minima aziendale;

d) la deroga agli indici per gli annessi agricoli di nuova edificazione di cui all’articolo 55, comma 6, esclusivamente per valide e motivate esigenze di sviluppo delle attività agricole di cui all’articolo 54, comma 2, lettera a);

e) la realizzazione delle strutture a scopo abitativo;

e bis) la deroga al dimensionamento degli annessi agricoli stamponati di cui all’articolo 55, comma 5 quater, lettera b);

e ter) la realizzazione degli annessi agricoli produttivi di cui all’articolo 55, comma 5 quater, lettera c);

e quater) la realizzazione di annessi agricoli tamponati utilizzando, qualora previsto dagli strumenti urbanistici comunali, il rapporto massimo di 0,008 metri quadrati per metro quadrato di terreno di cui all’articolo 55, comma 6;

e quinquies) la rifunzionalizzazione e la nuova edificazione per le attività multifunzionali identificate all’articolo 2 della l.r. 14/2006 con esclusione dell’introduzione dell’attività agrituristica all’interno dell’abitazione rurale dell’imprenditore agricolo, come previsto dall’articolo 15 della l.r. 14/2006.

Ulteriormente, ai sensi dell,art. 57 bis, comma 1:

1. Le attività multimprenditoriali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 integrate e complementari all’attività agricola e compatibili con la destinazione di zona agricola possono essere introdotte e svolte all’interno dell’azienda agricola in regime di connessione con le attività agricole aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 previa approvazione di un PUA ai sensi dell’articolo 57, comma 1, con le seguenti prescrizioni e integrazioni:

a) il PUA è integrato con il programma di connessione e con la documentazione di cui al regolamento regionale di cui al comma 12;

b) la Commissione agraria di cui all’articolo 57, comma 6, verificato il prioritario recupero delle strutture esistenti, si esprime altresì in merito alla compatibilità con la destinazione agricola della zona degli interventi proposti, tenuto conto delle caratteristiche morfologiche e architettoniche nonché delle infrastrutture correlate;

1a seduta 2020

2a seduta 2020

1a seduta 2021

2a seduta 2021

Ultimo aggiornamento

10 Luglio 2024, 09:36