WhistleblowingPA

Data:
14 Agosto 2023

WhistleblowingPA

Il Comune di Fara in Sabina mette a disposizione di tutti, dipendenti, collaboratori, fornitori e cittadini, un nuovo strumento per contrastare i comportamenti illeciti. Si tratta di una piattaforma informatica open source attivata nell’ambito del progetto
“WhistleblowingPA” promosso da “Transparency International Italia” e “Whistleblowing Solutions Impresa Sociale” che permette di inviare segnalazioni di illeciti di cui si è venuti a conoscenza in maniera sicura e confidenziale.
Tra i principali vantaggi di questo strumento vi è la possibilità di segnalare in maniera anonima e di dialogare con il ricevente della segnalazione per approfondire ulteriormentela vicenda.
Per maggiori informazioni sulle procedure di whistleblowing interne all’ente e per inviare una segnalazione, clicca qui https://comunefarainsabina.whistleblowing.it

Per maggiori informazioni sul progetto WhistleblowingPA, visita il sito www.whistleblowing.it.



 

TUTELA DEL WHISLTEBLOWER

 

Il termine whistleblower (o segnalatore di illecito) indica il dipendente che segnala un eventuale illecito commesso all’interno del luogo di lavoro.

Il nostro ordinamento mira a far in modo che tutti i dipendenti del Comune e tutti coloro che ne sono, direttamente o indirettamente, operatori possano segnalare liberamente eventuali comportamenti che potrebbero configurarsi come illeciti; ma perché ciò possa avvenire, è necessario che il segnalatore non si senta minacciato da eventuali ritorsioni (per esempio: minacce, violenze, mobbing, valutazioni negative, affidamento di incarichi impropri, etc.).

È proprio per questo che il legislatore ha approntato una serie di tutele a protezione della persona e della personalità del segnalatore. Esso è intervenuto per la prima volta con la legge 190/2012, la c.d. “Legge anticorruzione e poi con vari interventi modificativi, l’ultimo dei quali è rappresentato dal Decreto Legislativo n. 24 del 2023.

1. FINALITÀ DELLA NORMATIVA SUL SEGNALATORE DI ILLECITO, D. LGS. 24 DI MARZO 2023

La finalità è la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico.

2. CHI È IL SEGNALATORE DI ILLECITI (O WHISTLEBLOWER)

Il Decreto lo definisce “persona segnalante”: egli è la persona fisica che effettua una segnalazione, alle autorità competenti a riceverla, di informazioni sulle violazioni, acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo; oltre che la segnalazione in senso stretto, il segnalante può anche divulgare pubblicamente tali informazioni, ma a precise condizioni particolari indicate dall’art. 15 del Decreto.

3. CHI PUÒ FARE LA SEGNALAZIONE

La segnalazione può essere effettuata, per quanto riguarda il nostro Ente, da:
a. dipendenti del Comune;
b. dipendenti di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico del Comune ai sensi del Codice Civile;
c. dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
d. Lavoratori e collaboratori di imprese che forniscono beni e servizi al Comune, o che realizzano opere per incarico da parte di questo;
e. Lavoratori autonomi o collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività presso il Comune;
f. Volontari e tirocinanti;
g. Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
h. Partecipanti alle procedure concorsuali e/o di selezione;
i. Dipendenti in prova;
j. Pensionati ed altri soggetti il cui rapporto di lavoro col Comune sia cessato per qualunque motivo (dimissioni, licenziamento, distacco, comando, aspettativa, etc.)

4. COSA SI SEGNALA

Ai sensi degli articoli 1, co. 1, e 17 del Decreto 24/23, il dipendente può fare due tipi di segnalazione:
a. La segnalazione di condotte illecite
b. La segnalazione di misure ritorsive adottate nei suoi confronti

5. COS’È UNA CONDOTTA ILLECITA

L’art. 1, co. 1, del decreto dice espressamente che la segnalazione deve riferirsi a “violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il concetto di “condotta illecita”, quindi, è più esteso del termine “reato” e comprende qualunque tipo di illecito, sia penale che civile, amministrativo, contabile o disciplinare.
Esso comprende, inoltre, anche la violazione di regole comportamentali dettate dal Codice di Comportamento Nazionale o dal Codice di Comportamento del Comune. A solo titolo esemplificativo, possono essere oggetto di comunicazione:

a) il non astenersi in caso di conflitto di interessi;
b) usare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio;
c) adottare comportamenti che comportano disparità di trattamento tra cittadini o tra i dipendenti;
d) accettare regali di valore spropositato o, comunque, superiore a quello stabilito dal codice di comportamento dell’ente;
e) non aver comunicato eventuali o potenziali conflitti di interesse;
f) altri comportamenti che denotano una certa pericolosità organizzativa e che potrebbero essere indizi di una sottostante condotta illecita in senso stretto.

La conoscenza del fatto segnalato deve essere avvenuta “in ragione del rapporto di lavoro”, e cioè nell’espletamento della sua attività lavorativa; sono esclusi, tuttavia, i semplici sospetti senza fondamento effettivo o le c.d. “voci di corridoio” o – peggio ancora — le insoddisfazioni e recriminazioni personali verso un proprio collega o un superiore gerarchico.

Le segnalazioni anonime non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa sul whistleblowing perché il fondamento di essa è proprio la tutela del segnalatore di illecito e, in mancanza di individuazione del segnalatore, non vi sarebbe alcun soggetto che si possa tutelare.

La segnalazione della condotta illecita deve essere effettuata al fine di tutelare “l’integrità della pubblica amministrazioneQuindi sono escluse tutte le segnalazioni effettuate per interesse personale, per animosità, per vendetta, per invidia, etc.

6. COS’È UN ATTO DI RITORSIONE

L’art. 17 del decreto 24/2023 dice che le persone segnalanti “non possono subire alcuna ritorsione”. A sua volta, l’art. 2, co.1, lett. m), definisce la “ritorsione” come il comportamento (attivo od omissivo, anche se solo tentato o minacciato) che viene posto in essere dal soggetto segnalato proprio come conseguenza (a causa) della segnalazione, come se volesse significare una sorta di punizione o vendetta, oppure per ottenere un effetto deterrente per il futuro e per altri dipendenti; tale comportamento comporta, per il segnalante, un danno ingiusto.

Il comma 4 dell’art. 17 riporta, a titolo esemplificativo, alcuni comportamenti che possono configurarsi come “atti ritorsivi”; di seguito se ne riportano alcuni: licenziamento, sospensione, cambiamento del luogo di lavoro o delle funzioni, note di merito negative ingiustificate, misure disciplinari adottate, discriminazione, etc.

7. A CHI SI INVIA LA SEGNALAZIONE

Gli articoli 4 e seguenti del decreto 24/23 prevedono due modalità di segnalazione:

a. Segnalazione interna

Viene inviata al Responsabile Anticorruzione, secondo le seguenti modalità:

Segnalazione interna in forma scritta: si effettua mediante l’apposita piattaforma “Whistleblowing PA”, una piattaforma informatica conforme alla legge sulla tutela dei segnalanti e raggiungibile al link https://comunefarainsabina.whistleblowing.it/. Il link è altresì raggiungibile direttamente dalla home page del sito istituzionale del Comune, nonché dalla sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Altri contenuti” – sottosezione “Prevenzione della corruzione” – sottosezione “Whistleblower”.

A questo indirizzo dipendenti e collaboratori dell’ente, nonché dipendenti e collaboratori delle aziende che prestano opere o servizi per la PA, potranno fare segnalazioni in conformità con quanto previsto dalla legge n.179/2017, utilizzando un questionario appositamente elaborato da Transparency International Italia per il contrasto alla corruzione.

Segnalazione interna in forma orale: si effettua mediante ricorso alle linee telefoniche del RPCT, ovvero – su richiesta del segnalante – mediante un incontro diretto con l’ufficio del RPCT.

 

b. Segnalazione esterna

Viene inviata all’ANAC  secondo le seguenti modalità, che garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione:
• in forma scritta tramite la piattaforma informatica
• in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale
• ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con ANAC fissato entro un termine ragionevole

8. QUALI TUTELE RICEVE IL SEGNALANTE

Come detto sopra, affinché il sistema del segnalatore di illecito possa funzionare, è necessario che lo stesso segnalante sia protetto da una serie di misure che Io sottraggano da eventuali e sempre possibili ritorsioni da parte del soggetto segnalato o di altri soggetti a lui direttamente o indirettamente collegati. Tali tutele consistono, sostanzialmente, nelle seguenti:
• Tutela della riservatezza del segnalante (art. 12):
– la segnalazione non può essere oggetto di diritto di accesso da chiunque;
– L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante,
– Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
– la riservatezza del segnalante viene tutelata anche nel corso di un procedimento penale o innanzi alla Corte dei Conti o in un procedimento disciplinare;
• Tutela da misure ritorsive determinate dalla segnalazione (artt. 17 e 19);
– Gli atti ritorsivi sono nulli.
– Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione o della denuncia hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);
– Inoltre, se il licenziamento è stato determinato dalla segnalazione, esso è nullo (art. 24, che modifica l’art. 4 della L. 604/1966 (“Norme sui licenziamenti individuali”),
– Se vi è stato un atto di ritorsione, si presume che lo stesso sia stato posto in essere a causa della segnalazione. Ciò vuol dire che si ha una inversione dell’onere di provare; in sostanza, non è il dipendente che deve provare che l’atto di ritorsione è stato posto come conseguenza della segnalazione, ma deve essere il segnalato a provare che l’atto è stato determinato da motivazioni diverse.
– Esonero da responsabilità qualora il segnalante sveli informazioni coperte da segreto d’ufficio o aziendale (art. 20); se con la segnalazione il dipendente rivela o diffonde un segreto d’ufficio non è punibile e non va incontro ad ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa;
– Le “Misure di sostegno “(art.18): presso l’ANAC viene istituito l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono assistenza e sostegno alle persone segnalanti
• Se il dipendente è stato costretto o indotto ad effettuare rinunce e/o transazioni determinate dalla segnalazione, esse sono considerate invalide (art. 22)

9. QUALI SANZIONI SONO PREVISTE

L’art. 21 prevede una serie di sanzioni amministrative pecuniarie a carico di vari responsabili applicate dall’ANAC; esse sono:
a. A carico di chi ha commesso una ritorsione: da 10.000 a 50.000 euro
b. A carico di chi ha ostacolato o tentato di ostacolare una segnalazione: da 10.000 a 50.000 euro
c. A carico di chi ha violato il diritto alla riservatezza: da 10.000 a 50.000 euro
d. A carico di chi non ha istituito un canale di segnalazione o non ha adottato procedure per la gestione delle segnalazioni: da 10.000 a 50.000 euro
e. A carico di chi non ha effettuato verifiche ed analisi sulle segnalazioni ricevute: da 10.000 a 50.000 €.
f. A carico segnalante poi condannato, anche in primo grado, per diffamazione o calunnia: da 500 a 250 euro

SEGNALA

 

INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI (ART. 54-BIS D.LGS. N. 165/2001)
COMUNE DI FARA IN SABINA

protocollo@comunefarainsabina.rieti.it

ufficioprotocollo@comunefarainsabina.pecpa.it

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell’interesse dell’integrità dell’Ente, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, dai soggetti che, in ragione del proprio rapporto di lavoro presso l’Ente, vengano a conoscenza di condotte illecite, in particolare:

a) b) c) d) e) f) g)

Le segnalazioni possono essere effettuate nei confronti di:
il Segretario generale;
i dipendenti di ruolo e i tirocinanti;
gli assistenti e gli addetti di segreteria dei componenti degli organi di Governo;
i componenti del Servizio di controllo interno;
le persone addette all’ufficio o i consulenti;
i dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso l’Ente; i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi presso l’Ente.

a) Sindaco, la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale;
b) Segretario generale;
c) dipendenti di ruolo dell’Ente e i tirocinanti;
d) assistenti e gli addetti di segreteria degli Organi sopra individuati;
e) componenti del Servizio di controllo interno;
f) persone addette all’ufficio o i consulenti;
g) dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso l’Ente;
h) lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi presso l’Ente, nonché altri soggetti che a vario titolo interagiscono con l’Ente stesso.

In caso di trasferimento, di comando o distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in una amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione: in tal caso la segnalazione deve essere presentata presso l’amministrazione alla quale i fatti si riferiscono ovvero all’ANAC.

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l’Ente commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti indicati al par. 5 delle istruzioni. La gestione e la preliminare verifica sulla fondatezza

delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Qualora, all’esito della verifica, si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto segnalato, il Responsabile provvederà a trasmettere l’esito dell’accertamento per approfondimenti istruttori o per l’adozione dei provvedimenti di competenza:

a) al Responsabile delle Risorse Umane e attività contrattuali, nonché al Responsabile dell’unità organizzativa di appartenenza dell’autore della violazione, affinché sia espletato, ove ne ricorrano i presupposti, l’esercizio dell’azione disciplinare;
b) agli organi e alle strutture competenti dell’Ente affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni ritenuti necessari, anche a tutela dell’Ente stesso;
c) se del caso, all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all’ANAC. In tali eventualità nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale; nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità

Qualora il RPCT debba avvalersi di personale dell’Ente ai fini della gestione delle pratiche di segnalazione, tale personale per tale attività è appositamente autorizzato al trattamento (artt. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 Regolamento e art. 2-quadeterdecies del Codice privacy) al trattamento dei dati personali e, di conseguenza, il suddetto personale dovrà attenersi al rispetto delle istruzioni impartite, nonché di quelle più specifiche, connesse ai particolari trattamenti, eventualmente di volta in volta fornite dal RPCT. È fatto salvo, in ogni caso, l’adempimento, da parte del RPCT e/o dei soggetti che per ragioni di servizio debbano conoscere l’identità del segnalante, degli obblighi di legge cui non è opponibile il diritto all’anonimato del segnalante. Con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell’identità del segnalante, Il RPCT rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all’interno della relazione annuale di cui all’art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012.

I dati raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

DESTINATARI DEI DATI

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l’Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l’ANAC.

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale dell’Ente, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. quale fornitore del servizio di erogazione e gestione operativa della piattaforma tecnologica di digital whistleblowing in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Ente, nei casi previsti, l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita istanza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è presentata contattando il medesimo presso COMUNE DI FARA IN

SABINA – Responsabile della Protezione dei dati personali, AVV. EMANUELE FLORINDI, e-mail

dpo@comunefarainsabina.rieti.it.

DIRITTO DI RECLAMO

Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Ulteriori informazioni in ordine ai propri diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

 

Allegati (2)

Ultimo aggiornamento

11 Settembre 2023, 08:34